Locazioni a breve termine e CIN (Codice Identificativo Nazionale)

Una novità del Decreto Anticipi che può costare multe fino ad 8.000 €

Tra le molte novità introdotte dal Decreto Anticipi – D.L. n. 145 del 18 dicembre 2023, vi è da tenere a mente l’introduzione del CIN, e cioè quel codice identificativo di cui tutte le unità immobiliari con finalità turistiche dovranno dotarsi.

Perché è stato istituito? 

Le finalità sono chiare, volendo il Governo tutelare la concorrenza e la trasparenza ma, allo stesso tempo, contrastare il più possibile l’evasione fiscale connessa agli affitti brevi.

Che conseguenze ha per chi gestisce immobili per affitti brevi?

Proviamo a capire cosa comporterà questo nuovo obbligo per i proprietari di immobili affittati per fini turistici.

  • Per le persone fisiche che affittano il proprio immobile in forma non imprenditoriale, sarà sufficiente presentare una richiesta al Ministero del Turismo, attraverso una procedura che pare sarà totalmente automatizzata, finalizzata alla comunicazione dei dati catastali dell’immobile concesso in locazione.
  • Per coloro che affittano in forma imprenditoriale, oltre ai suddetti dati catastali, si dovrà altresì produrre l’attestazione dei requisiti di sicurezza degli impianti dell’immobile.
    È bene però ricordare che qualora l’immobile risulti già accreditato presso la competente regione o provincia autonoma, e disponga quindi del codice identificativo regionale, saranno i rispettivi enti a dover modificare i codici già esistenti, inserendo un prefisso che verrà indicato direttamente dal Ministero del Turismo.
    Si ricorda infine che, al fine di poter ottenere il CIN, gli immobili da destinare a locazioni a breve termine dovranno altresì essere dotati di appositi dispositivi volti a rilevare la presenza di gas combustibili e monossido di carbonio, nonché di estintori posizionati in aree dell’immobile facilmente accessibili.

Cosa si rischia?

Le sanzioni a cui i proprietari di immobili andranno incontro, qualora non si dotassero del CIN entro il 60esimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del provvedimento di entrata in vigore della banca dati Nazionale e del relativo portale, sono molto salate.
Le violazioni saranno infatti punite con sanzioni pecuniarie il cui importo potrà arrivare fino a 8.000 euro.

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